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Assegni Familiari 2020: importi e limiti di reddito

lentepubblica.it • 13 Gennaio 2020

assegni-familiari-2020-importiLa Circolare numero 3/2020 dell’INPS aggiorna gli importi e i limiti di reddito per l’anno corrente.


Assegni Familiari 2020: importi e limiti di reddito. Rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.

Le indicazioni fornite trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare. Ossia nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti, cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari.

E dei pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi, cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione.

La cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

Modulo di Domanda per Assegni Familiari Dipendenti Pubblici nel 2021.

Assegni Familiari 2020: importi

Si precisa che gli importi delle prestazioni sono i seguenti:

  • 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
  • 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
  • 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

Limiti di reddito da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari

Pertanto, ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno. Questo in ragione del tasso d’inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro.

Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d’inflazione programmato per il 2019 è stata pari all’1,2%.

In particolare va detto che con riferimento a quanto precede sono state aggiornate le tabelle (Allegati da 1 a 4). Queste tabelle si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. Ed esclusivamente nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all’assegno per il nucleo familiare, elencati in premessa.

Inoltre, le procedure di calcolo delle pensioni sono state aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito.

Limiti di reddito mensili ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l’anno 2020

Inoltre si aggiunge che in applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2020 e per l’intero anno nell’importo mensile di 557,99 euro.

In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica). E quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano come di seguito fissati per tutto l’anno 2020:

  • 725,39 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
  • e 1269,43 euro per due genitori ed equiparati.

I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore e a suo tempo rese note, in caso di richiesta di assegni familiari

  • per fratelli,
  • e sorelle
  • infine nipoti (indice unitario di mantenimento).

Infine le strutture territoriali sono invitate a portare a conoscenza delle Associazioni di Categoria dei lavoratori interessati, dei Consulenti del lavoro, degli Enti di Patronato e delle Organizzazioni sindacali il contenuto della presente circolare.

A questo link il testo completo della Circolare.

 

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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